
Eventi pubblici: qual’è la procedura autorizzativa e cosa cambia con la Circolare Gabrielli?
- On 20 Luglio 2018
- CIRCOLARE GABRIELLI, EVENTI PUBBLICI, GABRIELLI, NORMATIVA, SICUREZZA
Nella modifica alla Circolare Gabrielli (avvenuta in data 18 luglio 2018) vi è un punto nodale che ha visto un sostanziale cambio di rotta nelle prescrizioni autorizzative per sagre, eventi e manifestazioni di piazza aperte al pubblico.
In pratica la Circolare precisa che in occasione di pubbliche manifestazioni l’iniziativa spetta all’organizzatore che deve inviare al Comune la relativa istanza correlata da tutta la documentazione necessaria recante le misure di sicurezza che intende adottare.
Se si tratta di eventi di pubblico spettacolo (dalla capienza superiore a 200 persone) il Comune dovrà attivare la commissione di pubblico spettacolo mentre nelle restanti ipotesi potrà rilasciare direttamente il provvedimento di pubblico spettacolo.
Gli organizzatori dal canto loro dovranno sempre chiedere l’autorizzazione al Comune il quale potrà, a sua discrezione, effettuare una valutazione concreta sulle criticità e vulnerabilità dell’evento.
Al termine di questa valutazione il Comune potrà rilasciare l’autorizzazione senza ulteriori passaggi oppure, nel caso emergessero particolari condizioni di criticità, dimanderà alla Prefettura di competenza che a sua volta sottoporrà la valutazione al Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica allargato ai rappresentanti dei Vigili del Fuoco.
In pratica la valutazione effettuata dal Sindaco diventa un vero e proprio bilanciamento di interessi in quanto se questi conferisce l’autorizzazione in prima istanza, si assume in toto la responsabilità di rischi e sicurezza della manifestazione e nel malaugurato caso di incidenti dovrà risponderne personalmente davanti ad un giudice. Qualora invece il Sindaco decida di rinviare tutto alla Prefettura, emerge il potenziale rischio di impegni relativi alla sicurezza con aggravio dei costi a carico dell’organizzatore.
Emerge quindi il ruolo chiave dei professionisti che, redigendo un piano di safety in accordo con le linee guida previste nelle modifiche approvate il 18 luglio 2018 e con una classificazione del rischio (modifiche approntate in data 28 luglio 2017), potrebbero certificare la messa in sicurezza dei luoghi dove si svolge l’evento e pertanto sollevare il Sindaco della responsabilità penale, che in questo caso ricadrebbe soltanto in capo all’organizzatore in fase di attuazione delle misure.
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