
Lavoro e rispetto delle misure di sicurezza: le conseguenze civili
- On 25 Luglio 2018
- CIRCOLARE GABRIELLI, EVENTI, GABRIELLI, NORMATIVA, SICUREZZA
La Circolare Gabrielli (Circ. Min. Interno 7.6.2018) introduce una serie di misure a carico di tutti i soggetti che, indipendentemente dalla loro natura giuridica (Pubblica o Privata) organizzino un evento o comunque partecipino alla sua organizzazione.
La Circolare specifica infatti che le “garanzie di safety e di security” devono considerarsi dei “requisiti imprescindibili“, tanto che “mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di safety“.
Tralasciando per un momento le conseguenze di natura penale o amministrativa che gravano sull’organizzatore, andiamo ad analizzare i profili civilistici che possono venire in rilevo qualora tali misure non siano rispettate.
Mancata esecuzione del contratto di appalto
Le aziende che a qualsiasi titolo svolgono la loro prestazione all’interno di un evento in cui non vengono rispettate le misure di sicurezza possono legittimamente rifiutarsi di continuare ad eseguire la prestazione, senza che questo possa pregiudicare il pagamento del corrispettivo a loro dovuto. In particolare, infatti, il datore di lavoro ha un vero e proprio obbligo giuridico nell’osservare le misure di sicurezza e qualora queste siano a carico di altri soggetti (come spesso capita nei grossi eventi), deve evitare di mettere a rischio la salute dei propri lavoratori. In questo senso è bene ricordare che l’Art. 2087 del Codice Civile impone al datore di lavoro di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica” dei lavoratori dipendenti. Per esempio, in caso di infortunio di un lavoratore per l’utilizzo di materiali o strumenti non ‘a norma’ (cioè non rispondenti alle norme vigenti), il datore di lavoro risponderà direttamente perché ha messo a rischio la salute dei suoi lavoratori, dando esecuzione al contratto di appalto in assenza delle necessarie condizioni di sicurezza sul lavoro e non interrompendo la prestazione. La possibilità di interrompere l’esecuzione della prestazione non è solo un dovere del datore di lavoro a tutela dei propri dipendenti ma rappresenta anche un vero e proprio diritto del singolo lavoratore, che può legittimamente, e senza che questo crei un pregiudizio alla sua retribuzione, rifiutarsi di lavorare.
A tale proposito, secondo la Corte di Cassazione (Sez. L, sentenza 19 gennaio 2016, n. 836), in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’Art. 2087 Cod. Civ., non solo è legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione ma costui conserva, al contempo, il diritto alla retribuzione.
Con questa significativa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito il diritto alla retribuzione al lavoratore in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore di lavoro. Naturalmente, quando la messa in sicurezza dei luoghi dipenda da un soggetto terzo, come spesso si verifica nell’organizzazione di eventi (dove molte aziende lavorano in appalto), il pregiudizio economico ricadrà sull’organizzatore. Infatti, il datore di lavoro, che legittimamente rifiuta di adibire i propri dipendenti in mancanza di idonee condizioni di sicurezza operativa, potrà richiedere comunque all’organizzatore il pagamento del servizio pattuito, in quanto la mancata materiale esecuzione del lavoro è addebitabile ad una omissione dell’organizzatore stesso (anche qualora l’organizzatore abbia incaricato un soggetto terzo per la cura delle “garanzie di safety e security”).
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